È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
LEGGE
31 luglio 2006
, n. 241
Concessione di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
2.
L'indulto non si applica:
a)
per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
2)
270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3)
270-quater (arruolamento con finaità di terrorismo anche internazionale);
4)
270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internzionale);
5)
280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6)
280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7)
285 (devastazione, saccheggio e strage);
8)
289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9)
306 (banda armata);
10)
416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli );
11)
416-bis (associazione di tipo mafioso);
12)
422 (strage);
13)
600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitu);
14)
600-bis (prostituzione minorile);
15)
600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16)
600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17)
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18)
601 (tratta di persone);
19)
602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20)
609-bis (violenza sessuale);
21)
609-quater (atti sessuali con minorenne);
22)
609-quinquies (corruzione di minorenne);
23)
609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24)
;
25)
644 (usura);
26)
648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b)
per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai ;
c)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3.
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella