Dopo l'
articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
.Art. 270-ter
(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale). -
1.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2.
Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater
(Assistenza agli associati). -
1.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli , è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2.
La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.