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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288 - Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
14 settembre 1944
, n.
288
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale e al Codice di procedura penale in vigore.
Art. 2.
Dopo l'
art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-bis:
Il giudice indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62
.
Art. 3.
Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli
articoli 280, 281 e 282 del Codice penale
.
Nell'
art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole
"al Gran Consiglio del fascismo"
.
Nell'
art. 290, dello stesso Codice penale sono soppresse le parole:
"il Gran Consiglio del fascismo"
, e nell'
art. 313, comma 3°, le parole
"contro il Gran Consiglio del fascismo"
e le
altre
"del Gran Consiglio del fascismo"
.
Art. 4.
Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale
quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Art. 5.
Nell'
art. 596, del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:
"Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1)
se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2)
se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3)
se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1°
.
Art. 6.
Il
comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:
"Il pubblico Ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore, di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.
Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda"
.
Art. 7.
Agli
articoli 468 e sono sostituiti i seguenti:
Art. 468. -
Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.
Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.
In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità devono avere per ultimi la parola, se la domandano.
La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore
.
"Art. 470. -
Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta.".
Art. 8.
Sul ricorso proposto, a termini degli
articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale
, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli
articoli 641 e 647 dello stesso Codice
, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi
-
Tupini
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 novembre 1944
Registro giustizia n. 2, foglio n. 74. - Testa