Il testo dell'
art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:
.La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, né superiore a lire centomila.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento e lire quarantamila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo