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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679 - Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
5 ottobre 1945
, n.
679
Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il testo dell'
art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, né superiore a lire centomila.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento e lire quarantamila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo
.
Art. 2.
Il testo dell'
art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, né superiore a lire ventimila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo
.
Art. 3.
Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal e dalle leggi penali speciali, nonché le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal , sono raddoppiate.
La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.
Art. 4.
Il testo dell'
art. 66, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:
e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda, ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26
.
Art. 5.
Il testo dell'
art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue:
lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26
.
Art. 6.
Il testo dell'
art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva
.
Art. 7.
L'
art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese per il procedimento.
Il pagamento estingue il reato
.
Art. 8.
Il
primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente:
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, né superiore a lire cinquantamila
.
Art. 9.
L'
art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.
Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, può, con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.
Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore
.
Art. 10.
L'
art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale
.
Art. 11.
All'
art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente:
Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero può disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero di copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, è rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale è tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti
.
Art. 12.
L'
art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Il giudice istruttore, compiuta la istruttoria, comunica gli atti al procuratore del Regno.
Questi, se ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte di Assise, trasmette gli atti al procuratore generale con relazione motivata; in ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene alla Corte di Assise, trasmette gli atti al procuratore generale con ordinanza motivata.
Il procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione istruttoria
.
Art. 13.
Il
primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale
.
Art. 14.
Il primo periodo del
primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento"
.
Art. 15.
Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli
articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale
è raddoppiato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI
-
TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. - FRASCA