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1.
Note all'art. 1:
- La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
- Il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985 (Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate) è il seguente:
"4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro o della previdenza sociale nonchè da tre rappresentanti delle ragioni e dei comuni, designati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del personale del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e all'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".
N.B. - L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 176/88 ha integrato la richiamata commissione con un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per gli affari sociali.
- Per il testo dell'art. 106 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.
2.
Nota all'art. 2:
- La Legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
3.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 69-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 12 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975 si veda la successiva nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 80-quarter della legge n. 685/1975, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 144/1985, è il seguente:
"Art. 80-quater (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità guidiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato D.P.R. n. 748/1972 determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanità.
4.
Nota dell'art. 4:
- Il testo degli articoli 5 e 29 della legge n. 685/1975 è il seguente:
"Art. 5 (Obbligo di esibizione di documenti). - Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione alla gestione, della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope".
"Art. 29 (Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti). - Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'ubicazione ed estensione del terreno coltivato alla natura e alla durata del ciclo agrario.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe, debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di pervenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni".
5.
Note dell'art. 5:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 685/1z975 si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
"Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, è abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso".
- Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purchè di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni a godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assicurazione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assumere in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro, e per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni nè quello inviato all'estero in missione temporanea".
6.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale, suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche nelle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle provincie di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali,
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
7.
Nota dell'art. 7:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente art. 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'art. 8 e il consiglio superiore di sanità.
Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove disposizioni scientifiche. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale".
8.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 (Obbligo di autorizzazione). - Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente art. 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono esluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri o dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
Il Ministro per la sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nel precedenti commi secondo, terzo, quarto quinto e sesto".
N.B. Per il testo dei richiamati articoli 12 e 69-bis si vedano, rispettivamente, la successiva nota all'art. 9 e l'art. 12 della legge qui pubblicata.
9.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 38 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 38 (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
- La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scrirtta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'art. 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila e lire duemilioni.
I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'art. 12.
Salvo che il fatto non costiutisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
L'invio della specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somminastrazione sotto la propria responsabilità.
Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto non costiuisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tremilioni".
La sanzione dell'ammenda di cui al terzultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecunaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra à stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981 in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge e poi di cinque volte per effetto dell'art. 103 della legge n. 685/1975, nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata. La misura attuale della sanzione è quindi "da lire unmilione a lire cinquemilioni".
La misura minima e massima della multa di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata anch'essa successivamente moltiplicata prima per due (legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 113, quarto comma) e poi per cinque (legge n. 685/1975, art. 103, come introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
Il testo del richiamato art. 12 è il seguente:
"Art. 12 (Criteri per la formazione delle tabelle). - L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
1) nella tabella I devono essere indicati:
a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
b) le foglie di coca e gli alcoidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenuta per trasformazione chimica degli alcoloidi sopra indicati oppure per sintesi;
c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
d) ogni altra sostanza che produca efetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distrosioni sensoriali;
f)i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazione o gravi distorsioni sensoriali;
h) le preparazione contenuti le sostanze di cui alle lettere precedenti;
2) nella tabella II devono essere indicate:
a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;
3) nella tabella III devono essere indicate:
a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici di lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;
4) nella tabella IV devono essere indicate:
a) le sostante di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli in induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al precedente lettera;
5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della composizione;
6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azioni ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo".
10.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 42 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 42 (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi). - I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle, I, II, III, e IV di cui all'art. 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie riunite per documentazione al richiedente; le altre due vedono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata prima di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge, e poi di cinque volte effetto dell'art. 103 della legge n. 685/1975, nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata. La misura attuale della sanzione è quindi "da lire unmilione e lire cinquemilioni".
Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975, soprarichiamato, si veda la precedente nota all'art. 9.
11.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 45 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 45 (Obblighi del farmacista). - La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'entità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'art. 43, e nella quantità e forma prescritta.
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizioni e di conservare la ricetta stessa, tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.
Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattromilioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti".
Per il testo degli articoli 12 e 43 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, la precedente nota all'art. 9 e la successiva nota all'art. 33. Il testo dell'art. 62 della medesima legge n. 685/1975 è il seguente:
"Art. 62 (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV, V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'art. 12 debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
12.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 8.
- Il testo dell'art. 4 della predetta legge n. 685/1975 è il seguente:
"Art. 4 (Modalità della vigilanza). - La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29 (Per il testo di detto articolo si veda la precedente nota all'art. 4 n.d.r.).
Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, VI, e VII della presente legge.
La guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite".
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 6 della medesima legge n. 685/1975 si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
13.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
14.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 8.
- Per il testo degli articoli 72 e 72-bis della medesima legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 15 e 16 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 74 della stessa legge n. 685/1975 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 416 del codice penale è il seguente:
"Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".
15.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 72-quater della legge n. 685/1975 si veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 62 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:
"Art. 62 (Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediantamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato".
- Per il testo degli articoli 96 e 97 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 29 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 72-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.
- Il testo degli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. n. 340/1982 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno) è il seguente:
"Art. 20 (Concorsi pubblici di accesso), ultimo comma. - Le norma di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13".
"Art. 13 (Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria). - L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso, per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.
Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.
I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.
Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima".
16.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 72 dell legge n. 685/1975 si veda l'art. 15 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della medesima legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 47, commi da 5 a 10, della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come da ultimo sostituito dall'art. 11 della legge n. 663/1986, è il seguente:
"5. all'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggeto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto". - Il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contradditorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni, sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
9. Il varbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".
- Per il testo dell'art. 97 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 29 della legge qui pubblicata.
17.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
18.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 71 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 112 del codice penale è il seguente:
"Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti da due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2), e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile".
- Per il testo dell'art. 72-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.
19.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 74 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata.
- Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice penale è il seguente:
"Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate".
"Art. 589 - 'come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296' - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare gli anni dodici".
"Art. 590 - 'come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296, poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689' - (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duencentoquarantamila ad unmilioneduecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila a duemilioniquattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila a lire duemilioniquattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato sono state così aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
20.
Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
21.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
- La legge n. 633/1941 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
- Per il testo dell'art. 76 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 20 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 106 della citata legge n. 685/1975 si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.
22.
Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 71, 71-bis, 73 e 76 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
23.
Note all'art. 23:
- Per il testo degli articoli 71, 71-bis 73 e 76 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 382 (Stato di flagranza). - 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediantamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza".
24.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 71 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata.
25.
Note all'art. 25:
- Per il testo degli articoli 71 e 71-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 69-bis della medesima legge n. 685/1975 si veda l'art. 12 della legge qui pubblicata.
- Per il titolo del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
"Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato per l'interno designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generale del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato".
- Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, cosentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico, ministero, in caso di necessità per la procesuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".
- Gli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n.
43/1973, sono così formulati:
"Art. 19 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagaglia delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.
Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tale fine impartite dagli organi doganali.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Art. 20 (Controllo doganale delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto e dove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.
Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.
Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 349/1989 (Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo è il seguente:
"1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della commissione del 17 dicembre 1981, relative all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'Amministrazione finanziaria e della Guarda di finanza".
26.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:
"Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonchè presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel capo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 6, secondo comma lettera d), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:
"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
(omissis);
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolatiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione".
-Il testo delle avvertenze e degli articoli 40 e 41 del D.P.R. n. 1008/1985 (Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) è il seguente:
"Avvertenze generali. - Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonchè alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.
Per l'arruolamento volontario l'idoneità deve essere vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo.
Il giudizio di permanente inidoneità sarà adottato non solo per le infermità gravi e croniche e per quelle che, già ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità ma anche per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare.
Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di infermità in atto o pregresse, quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici.
In casi particolari può essere utile ricorrere ad informazioni, testimonianze, atti di notorietà, ecc., al fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale.
L'osservazione ospedaliera prevista dell'elenco ha finalità medico-legale e va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina.
Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali tale procedura non è prevista.
Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle affezioni. La corretta interpretazione di tali espressioni nei singoli casi richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale.
Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue:
l'iscritto di leva affetto da infermità suscettibili di utili modificazioni sarà rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della "rivedibilità", sempre che detto provvedimento sia previsto dal relativo articolo.
Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle condizioni di cui sopra sarà adottato il provvedimento della "temporanea con idoneità" (T.N.I.). Detto provvedimento non dovrà avere durata complessiva superiore ad un anno e potrà essere adottato anche in due soluzioni; la riforma non potrà essere comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
Il militare alle armi affetto da infermità ritenute utilmente modificabili sarà riformato quando l'infermità persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.
I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione dell'infermità o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sarà cessata la necessità di cure ospedaliere.
Parimenti dovrà procedersi per i casi sospetti di procurata infermità o di aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria.
Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per un'infermità per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneità in sede di osservazione, spetta al direttore di sanità esprimere il nuovo giudizio, a meno che l'infermità stessa non si sia aggravata; in questo caso si rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare.
Nei giudizi di permanente inidoneità e in quelli di rivedibilità e di T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo all'infermità che ha determinato il provvedimento. Nel caso di più infermità inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.
Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.
I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;
b) i soggetti affetti da particolari infermità accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.
Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono ad imperfezioni o infermità che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia, rendendosi così possibile l'eventuale recupero degli inabili, previa nuova visita, in occasione di particolari esigenze".
"Art. 40. - Le personalità caratteropatiche con anomalie comportamentali (impulsività, esplosività, divianze sessuali, tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza sociopatica.
Dopo osservazione.
Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere comprovato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario giudiziario o da idonei atti di istituzioni pubbliche.
Per i soggetti alle armi ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo circa il comportamento nella collettività militare".
"Art. 41. - a) Le sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche, ecc.), associate o non a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organoneurotiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
b) Le personalità fragili, insicure, abuliche, asteniche, labili di umore, anancastiche, immature, tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
In tutti i casi dopo osservazione".
- Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 237/1964 (leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) è il seguente:
"Art. 69 (Rivedibilità). - Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente".
- Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, è il seguente:
"Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni) - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.
Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatto salvo il comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:
a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quanto si tratti di unico produttore di reddito, purchè nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
d) accertate difficoltà economiche o familiari;
e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il testo del comma 8 dell'art. 24 della legge 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:
"8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi "quindici giorni complessivi".
- La Legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza".
27.
Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 106 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):
"A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:
a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra iondicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliadi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonchè, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi.
È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonchè al completamento dell'automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:
1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedalieri e poliambulatoriali;
2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;
3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;
4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.
L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio della programmazione economica.
A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;
b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento diferenziato;
c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;
d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;
e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;
f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16".
28.
Note all'art. 28:
- Gli articoli 12 e seguenti del codice civile disciplinano l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni di carattere privato.
- Il testo dell'art. 47-bis della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 4-ter del D.L. n. 144/1985 e come sostituito dall'art. 12 della legge n. 663/1986, è il seguente:
"Art. 47-bis (Affidamento in prova in casi particolari). - 1. se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.
2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.
3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile al richiesta.
4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve atresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.
6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.
7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale". - Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 284 (Arresti domiciliari) - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare".
- Il testo dell'art. 47-ter della legge n. 354/1975, introdotto dall'art. 13 della legge n. 663/1986, è il seguente:
"Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di: 1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;
2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
4) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.
3. Se la condanna di cui al comma 1 deve esere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-quater del codice di procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi 3 e 4, del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.). Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la presecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensioe del beneficio e la condanna ne importa la revoca".
- Il testo degli articoli 1 e 1-bis del D.L. n. 144/1985 è il seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attivitè per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'art. 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quadno non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel capo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Art. 1-bis - 1. I contributi, di cui all'art. 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonchè ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contratti allo spirito e alle norme dell'ordinamento.
2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dell'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".
- Il D.L. n. 103/1988 reca: "Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti".
- Per il testo dell'art. 86 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 26 della legge qui pubblicata.
- L'art. 65 del testu unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:
"Art. 65 (Oneri di utilità sociale). - 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonchè i contributi di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi stabilite.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precednti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione".
29.
Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministeri di confessione religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".
"Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgano stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificatamente predeterminate.
2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenenre che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati".
- Per il testo dell'art. 94 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Per il testo degli articoli 91, 92 e 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 72 della medesima legge n. 685/1975 si veda l'art. 15 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è il seguente:
"È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
(omissis);
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è il seguente:
"Art. 2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. 2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
-Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:
"Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazini sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonchè ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni, scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonchè in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale".
30.
Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 47-bis della legge n. 354/1975 si veda la precedente nota all'art. 28.
- Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 è il seguente:
"Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo un'attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale (vedi ora l'art. 299 del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.), anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente preseguire con l'imputato in stato di libertà.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.
3. L'autorità giudiziairia, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".
31.
Nota all'art. 32:
- L'art. 113, quarto comma, della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in merito alle pene pecuniarie prevede che: "Quelle comminate per i reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due".
- Il testo dell'art. 362 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio). - L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma dell'articolo soprariportato è quale risulta a seguito degli aumenti disposti dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 75/1958 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno: 2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore.
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso sa pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne i Comitati di Ministri e i Comitati interministeriali prevede che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati".
- Per il testo dell'art. 92 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
(omissis);
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità".
- Per il testo dell'art. 1-bis comma 4, del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1.
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato.
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il Presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata Calabria Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex cicondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonchè agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore i 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio sperati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La Sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
In particolare la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art. 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) e del precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costiuito a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esecitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestione annesse".
- Il testo dell'art. 1 commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge n. 390/1986 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici e territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) è il seguente:
Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834 b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale: c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono in relazione a tali fini attività sulla base di un programma almeno triennale. La concessione e la locazione sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
(Omissis)
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone".
"Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n., 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonchè di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e della altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonchè le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo". - Per il testo degli articoli 92 e 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- La legge n., 1041/1954 recava: "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti". L'art. 1 della citata legge è così formulata:
"Art. 1. - La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che li esercita a mezzo dei propri organi centrali, e nelle province, a mezzo di prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto rigaurda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandi di aeroporto.
Presso l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di Finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento".
32.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 685/1975, come modificato della presente legge è il seguente:
"Art. 27 (Autorizzazione alla coltivazione). La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonchè la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'art. 29 ai quali speta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti".
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministro della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna del richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data di rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
33.
Nota all'art. 34:
Per il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985, nonchè per la modifica di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988, si veda nelle precedenti note all'art. 1 (per titolo del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente nota all'art. 28).
34.
Note all'art. 37:
Per il titolo della legge n. 685/1975 e del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1
Per il titolo del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente nota all'art. 28
35.
Nota all'art. 38
Per il testo dell'art. 71-bis della legge n. 685/1975 si veda all'art. 14 della presente legge.
36.
Nota all'art. 39:
Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1509):
Presentato dal Presidente del consiglio dei Ministri (De Mita) e dal Ministro per gli affari sociali (Jervolino Russo) il 12 gennaio 1989.
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 12a (Sanità), in sede referente, il 23 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a e 11a. Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 12a il 15 febbraio 1989; 1›, 2, 7, 9, 15, 16 marzo 1989; 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 settembre 1989: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ottobre 1989.
Camera dei deputati (atto n. 4414):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente, il 15 dicembre 1989, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII il 1›, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 27, 28 febbraio 1990; 1›, 14, 15, 20 marzo 1990.
Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1990 (atto n. 4414/A relatori on.li Casini e Artioli).
Esaminato in aula il 26, 27, 29, 30 marzo 1990 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20 aprile 1990; 8, 9, 10 maggio 1990 e approvato, con modificazioni, l'11 maggio 1990.
Senato della Repubblica (atto n. 1509/B):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 12a (Sanità) in sede referente, il 17 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 12a il 22 e 23 maggio 1990; 7 giugno 1990.
Esaminato in aula l'11, 12 giugno 1990 e approvato il 13 giugno 1990.
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 - Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
LEGGE
26 giugno 1990
, n.
162
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 1.
- (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). -
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2.
Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonchè dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.
Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5.
Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6.
Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative e di competenza delle Regioni nel settore.
7.
Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
8.
L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a)
sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b)
sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
c)
sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e)
sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f)
sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g)
sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;
h)
sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9.
I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10.
L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
11.
Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio.
12.
Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sull'ampliezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze.
13.
Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
14.
Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonchè sugli indirizzi che saranno eseguiti
2.
Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
Art. 2
1.
L'Italia, concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3.
A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 3
1.
Dopo l'
articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis
- (Attribuzioni del Ministro della sanità). -
1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze:
a)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b)
partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonchè alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
e)
stabilisce con proprio decreto:
1)
l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
2)
le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3)
le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4)
i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;
f)
verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g)
promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h)
promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
Art. 1-ter
- (Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a)
raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b)
raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonchè agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
c)
raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonchè al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
d)
esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
e)
esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f)
procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 80-quarter ;
g)
elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.
h)
individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.
Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Art. 1-quater
- (Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è proposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2.
Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3.
a)
il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b)
il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c)
il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità;
.
2.
Gli indirizzi di cui all'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1-bis, comma 1, lettera e), è emanato entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-quarter della legge 22 dicembre 1975, n. 685 inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.
L'
articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente:
Art. 6
- (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). -
1.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a)
indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;
b)
rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c)
indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5
.
Art. 5
1.
Dopo l'
articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono inseriti i seguenti:
Art. 6-bis.
- (Attribuzioni del Ministro dell'interno). -
1.
Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a)
esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzioni e la repressione del trffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì d'intesa con il Miinstro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
b)
partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuto delle droghe (UNFDAC) con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge.
Art. 6-ter.
- (Servizio centrale antidroga). -
1.
Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1› aprile 1981, n. 121.
2.
Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol nonchè con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3.
Il Servizio cura, altresì i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4.
Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
Art. 6-quater.
- (Uffici antidroga all'estero). -
1.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2.
A tali fini il contingenete previsto dall', è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3.
Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4.
Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990
.
Art. 6.
1.
L'
articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 10.
- (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome). -
1.
I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali
.
Art. 7
1.
All'
articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a nuove acquisizioni scientifiche"
.
2.
Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Art. 8
1.
All'
articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, al fine, il seguente comma:
"L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi
.
Art. 9
1.
L'
articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 il primo comma è sostituito dal seguente:
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 12 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso
.
Art. 10
1.
All'
articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:
I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV e di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori istituti case di cura, e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria
.
Art. 11
1.
All'
articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma è sostituito dal seguente:
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto a due anni o con l'ammenda da lire centomila lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato
.
2.
All'
articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti"
.
Art. 12
1.
Dopo l'
articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:
Art. 69-bis.
- (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore della sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Fermo il disposto di cui all'articolo 15 ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonchè le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
3.
Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6
.
4.
Chiunque produce, nonchè commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazioni a svolgere le attività indicate nel comma 2.
5.
Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 69-ter.
- (Prescrizioni relative alla vendita). -
1.
Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2.
Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3.
Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4.
I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12
.
2.
Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1.
L'
articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente:
Titolo VIII
-
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
Capo I
- Disposizioni penali
Art. 70
- (Attività illecite). -
1.
È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.
2.
È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto
.
Art. 14
1.
L'
articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dai seguenti:
Art. 71.
- (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli
articoli 72 e 72 bis
, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12 è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa di cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4.
Se taluno dei fatti previsti dai
commi 1, 2 e 3
riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6.
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 71-bis.
- (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, orgnizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanwe stupefacenti o psicotrope.
4.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai
commi 1 e 3
, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.
6.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il
primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale
.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti
.
Art. 15.
1.
L'
articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 72.
- (Sanzioni amministrative). -
1.
Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 72-quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.
2.
Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3.
In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.
5.
Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo, ne riferiscono al prefetto.
6.
Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7.
Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei suoi confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinchè si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8.
Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9.
Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.
10.
Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.
11.
Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone, l'archiviazione degli atti.
12.
Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo
.
13.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.
14.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15.
In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquiio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10
.
2.
Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;
b)
previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
c)
previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
d)
previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendeze.
3.
L'onoere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
Art. 16.
1.
Dopo l'
articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:
Art. 72-bis.
- (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). -
1.
Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o più delle seguenti misure:
a)
divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b)
obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c)
obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d)
divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e)
sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f)
obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g)
sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h)
affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n. 663;
i)
sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2.
Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già in corso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3.
Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4.
Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5.
Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6.
Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7.
Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia invitato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
8.
Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9.
Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10.
L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
11.
Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12.
Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
Art. 72-ter.
- (Abbandono di siringhe). -
1.
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art. 72-
uarter. - (Quantificazione delle sostanze). -
1.
Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati:
a)
le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope;
b)
le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;
c)
i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.
2.
Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore
.
2.
Il decreto del Ministero della sanità di cui al comma 1 dell'articolo 72-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
1.
L'
articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 73.
- (Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12.
2.
Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambniente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
4.
Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
6.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria
.
Art. 18.
1.
L'
articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 74.
- (Aggravanti specifiche). -
1.
Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentati da un terzo alla metà:
a)
nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destiante a persona di età minore;
b)
nei casi previsti dai
numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale
;
c)
per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e)
se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f)
se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g)
se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2.
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71
riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.
3.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
4.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.
5.
Le sanzioni previste dall'articolo 72-bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2
.
Art. 19.
1.
Dopo l'
articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:
Art. 74-bis.
- (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore). -
1.
Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli
articoli 586, 589 o 590 del codice penale
, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia
.
Art. 20.
1.
L'
articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 76.
- (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). -
1.
Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari.
3.
La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4.
Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12 le pene disposte dai
commi 1, 2 e 3
sono diminuite da un terzo alla metà
.
Art. 21.
1.
L'
articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 78.
- (Divieto di propaganda pubblicitaria). -
1.
La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2.
Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.
3.
Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
.
Art. 22.
1.
L'
articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 79.
- (Pene accessorie). -
1.
Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli
articoli 71, 71-bis, 73 e 76
, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3.
Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonchè quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze
.
Art. 23.
1.
L'
articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
Art. 81.
- (Espulsione dello straniero condannato). -
1.
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3
, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2.
Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.
3.
Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71
, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente
.
Art. 24.
1.
Dopo l'
articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:
Art. 82-bis.
- (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). -
1.
Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.
2.
La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3.
La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4.
La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1.
Art. 82-ter.
- (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). -
1.
La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2.
All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.
3.
Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4.
Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.
Art. 82-quater.
- (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). -
1.
Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2.
Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Art. 82-quinquies.
- (Estinzione del reato. Revoca della sospensione.). -
1.
Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2.
La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione
.
2.
Con decreto del Ministero di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con la sentenza anche non definitiva.
Art. 25.
1.
Dopo l'
articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente capo:
Capo III
- Disposizioni sull'attività di Polizia Giudiziaria
Art. 84-bis.
- (Aquisto simulato di droga).
1.
Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziairia addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
Art. 84-ter.
- (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale). -
1.
L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli
articoli 71 e 71-bis
.
2.
Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzare antidroga nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
3.
L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 69-bis.
4.
Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
Art. 84-quater.
- (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1.
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2.
Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3.
Le disposizioni dei
commi 1 e 2
si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.
Art. 84 - quinquies.
- (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga).
1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2.
Se risulta che i beni appartengono a terzi i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4.
I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3
. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5.
Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Art. 84-sexies.
- (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga).
1.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
2.
A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonchè dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.
I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1› aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4.
Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 84-septies.
- (Notizie di procedimenti penali). -
1.
Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3.
Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei
commi 1 e 2
sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.
4.
Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto mitivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Art. 84-octies.
- (Controlli ed ispezioni). -
1.
Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli
articoli 19 e 20 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2.
Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei
commi 2 e 3
, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto
.
2.
Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del Servizio centrale antidroga nonchè per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avviso del potenziamento di cui all'articolo 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Art. 26.
1.
Il
titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
TITOLO IX
- INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
CAPO I
- DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO
Art. 85.
- (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione). -
1.
Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dell'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè dalle patologie correlate.
2.
Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3.
Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di inziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4.
Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a)
della pedagogia preventiva;
b)
dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c)
dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d)
del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5.
Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni.
6.
In sede di formazione di piani, di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 86.
- (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). -
1.
Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istutizoni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2.
Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale, o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3.
Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonchè esponenti di associazioni giovanili.
4.
All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5.
Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audivisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietè sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.
6.
I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento al reinserimento nell'attività lavorativa.
7.
Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizionedi esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.
9.
L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Art. 87.
- (Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori). -
1.
I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
2.
I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3.
Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4.
Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5.
La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
CAPO II
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE
Art. 88.
- (Corsi di formazione e di informazione). -
1.
Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonchè seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.
2.
Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupecfacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonchè dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche compagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.
Art. 89.
- (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). -
1.
Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2.
In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3.
Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Art. 89-bis.
- (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonchè dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). -
1.
Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quato previsto nelle avvertenze e negli
articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3.
Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di enti civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
4.
Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idoenei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sotituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di prorità ivi previsto.
5.
I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6.
Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7.
Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostengno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8.
Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9.
Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Art. 89-ter.
- (Servizio civile). -
1.
Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2.
Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3.
In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4.
Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5.
Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 89- quater.
(Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). -
1.
I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2.
I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della Sanità e dell'interno.
Art. 89-quinquies.
- (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria). -
1.
Gli obiettori di conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
.
Art. 27.
1.
In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2.
Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a)
l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b)
il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infenzione da HIV.
3.
Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in droga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi tranta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4.
Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi a 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a)
per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della presente legge;
b)
per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 28.
1.
Il
titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
TITOLO X
-ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE
Art. 90.
- (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome). -
1.
Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.
2.
Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a)
analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b)
controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c)
individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
d)
elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;
e)
progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
f)
predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;
g)
rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3.
Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
Art. 91.
- (Compiti di assistenza degli enti locali). -
1.
Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i Comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o rinoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a)
prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b)
rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c)
reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2.
Il perseguimento degli obiettivi previsti dal acomma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.
Art. 92.
- (Enti ausiliari). -
1.
I Comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2.
I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 90 e 91
possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Art. 93.
- (Albi regionali e provinciali).
1.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a)
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconoscuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b)
disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c)
personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3.
Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4.
Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle
lettere b) e c) del comma 2
e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5.
Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciacuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle
lettere b) e c) del comma 2
. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:
a)
l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
b)
l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice civile di procedura penale, nonchè dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c)
l'accesso ai contributi di cui agli
articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176;
d)
l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 86, comma 7.
7.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti.
8.
Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le Regioni e le Province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
Art. 94.
- (Convenzioni), -
1.
L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli
articoli 90 e 91
, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.
2.
Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.
3.
Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
4.
L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione in materia
2.
Nel caso le Regioni e le Provincie autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 92 della medesima legge n. 685 del 1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente registrati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), del citato articolo 93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c), dello stesso articolo 93
. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.
Art. 29.
1.
Il
titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
TITOLO XI
- INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art. 95.
- (Terapia volontaria e anonimato). -
1.
Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2.
Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unità sanitarie locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4.
Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5.
In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai
commi 3 e 6
, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
6.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.
7.
I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria,è davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.
8.
Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
9.
Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Art. 96.
- (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). -
1.
L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato.
2.
L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 97.
- (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). -
1.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di ricnosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonchè trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2.
Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3.
Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4.
Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 98
- (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). -
1.
Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.
Art. 99.
- (Lavoratori tossicodipendenti). -
1.
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2.
I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonchè quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Art. 100.
- (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). -
1.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2.
Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.
3.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai
commi 1 e 3
, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 101.
- (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). -
1.
Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.
2.
Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvendono alla cura e alla riabilitazione dei deternuti tossicodipendenti o alcoolisti.
Art. 102.
- (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero).
1.
Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi
.
2.
Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
IL decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
1.
La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
Art 31.
1.
Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
Art. 32.
1.
Il
titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
TITOLO XII
- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 103.
- (Inasprimento delle pene pecuniarie). -
1.
Le pene pecuniarie previste nei titoli
I, II, III, IV, V e VI
della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.
Art. 104.
1.
Nell'
articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
"a querela della persona offesa"
sono aggiunte le seguenti:
"nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico"
.
Art. 105.
- (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75). -
1.
All'
articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente"
.
Art. 106.
- (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). -
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presetati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2.
A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla pevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai Comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel capo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i Comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3.
Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivati dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4.
Il finanziamento dei progetti di cui ai
commi 1 e 2
è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.
5.
Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè di contenimento del fnomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a)
dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b)
degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c)
della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d)
della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.
6.
Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segretaria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7.
Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8.
Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9.
Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.
10.
L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11.
L'onere per il finaziamento dei progetti di cui ai
commi 1 e 2
è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12.
L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 107.
- (Contributi). -
1.
Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 92 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2.
La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attività dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3.
I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 108.
- (Concessione di strutture). -
1.
Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonchè per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2.
Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3.
Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'
articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6
, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art. 109.
- (Concessione delle strutture degli enti locali). -
1.
Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93
, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.
2.
L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.
Art. 110.
- (Abrogazioni). -
1.
Sono abrogati la per quanto concerne l'uffico centrale stupefacenti, gli
articoli 446, 447 e 729 del codice penale
e ogni altra norma in contrasto con la presente legge
.
2.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
1.
All'
articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole:
"all'ufficio del medico provinciale competente per territorio"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla competente unità sanitaria locale"
.
2.
L'
ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:
"Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale"
.
Art. 34.
1.
La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1975, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.
2.
L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
Art. 35.
1.
I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo dei lavoro.
2.
I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperetive operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'articolo 34 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonchè sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3.
La Commissione, acquisto il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
Art. 36
1.
Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2.
Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto i per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Art. 37
1.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei comuni nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 1985, n. 297 del decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176 e del codice di procedura penale.
2.
Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Art. 38
1.
Gli
articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
sono abrogati.
2.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall' il richiamo si intende riferito all'articolo 71-bis della stessa legge.
Art. 39
1.
Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è così ripartita:
a)
lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b)
lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale;
c)
lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di duecento unità di assistenti sociali;
d)
lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
e)
lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;
f)
lire 800 milioni annui per il funzionamento della commissione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri;
g)
lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del fondo nazionale da intervento per la lotta alla droga;
h)
lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
i)
lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati AIDS.
2.
All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze". A tal fine il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di essi.
3.
Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
4.
A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI