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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2043):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (Carfagna) il 1° marzo 2010.
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, l'1 e 23 marzo 2010.
Relazione annunciata il 26 marzo 2010 (atto n. 2043-A relatori sen. Benedetti Valentini e sen. Compagna).
Esaminato in Aula il 30, 31 marzo 2010 ed approvato il 14 aprile 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3402):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 6, 13, 27 maggio 2010.
Esaminato in aula il 1° giugno 2010 ed approvato, il 3 giugno 2010.
LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)
LEGGE
2 luglio 2010
, n.
108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all' è abrogato;
b)
c)
d)
dopo l'
articolo 602-bis è inserito il seguente:
Art. 602-ter
(Circostanze aggravanti). -
La pena per i reati previsti dagli
articoli 600, 601 e 602
è aumentata da un terzo alla metà:
a)
se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b)
se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c)
se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli
articoli 600, 601 e 602
, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà
.
Art. 4
Clausola di invarianza
1.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli: Alfano