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ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonchè conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Comunicato relativo alla legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonchè conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale".
In calce alla citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001, deve intendersi pubblicato, alla pag. 24, il seguente Accordo:
ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE.
In calce alla citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001, deve intendersi pubblicato, alla pag. 24, il seguente Accordo:
ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE.
La Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, desiderose di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Disposizioni generali
1. Il presente Accordo è inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata "la Convenzione".
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati contraenti nè delle eventuali disposizioni nazionali più favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. II
Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)
1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorità amministrativa, purchè sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale.
2. L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:
a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;
c) nei procedimenti di grazia;
d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.
3. L'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.
Art. III
Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione)
1. L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita.
2. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa:
a) se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;
b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;
c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione del suoi doveri d'ufficio.
3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:
a) il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1;
o,
b) l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla.
Art. IV
Utilizzazione delle informazioni (specialita)
1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, nè essere utilizzate a fini d'indagine nè essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa.
2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo.
3. È subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. V
Modalità di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione)
1. Quando l'assistenza è concessa, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta è urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.
3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalità di cui ai
paragrafi 1 e 2
, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente.
4. In caso di particolare ritardo, l'autorità competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorità centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo è ingiustificato, farà tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.
5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
6. Se necessario, lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purchè ciò non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
Art. VI
Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione)
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.
2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo.
3. Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'art. 14 della Convenzione e all'art. XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorità giudiziaria nonchè delle persone nei confronti delle quali è stata richiesta la videoconferenza.
4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) al collegamento è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonchè al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinchè lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi;
b) le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
c) la videoconferenza è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;
d) su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.
6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresì che le attività si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato richiesto all'autorità competente dello Stato richiedente.
7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennità ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso.
8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformità del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
9. Il collegamento mediante videoconferenza può essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza può essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. È inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potrà essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.
Art. VII
Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione)
1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale nè di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.
Art. VIII
Consegna di beni provenienti da un reato (Ad art. 3 della Convenzione)
1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: "agli inserti") o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto.
2. È riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.
Art. IX
Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)
1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto.
2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari.
3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.
Art. X
Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione)
1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati.
2. Per misura coercitiva s'intende:
a) la perquisizione corporale;
b) la perquisizione;
c) il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato;
d) ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge;
e) qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto.
3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al
paragrafo 2, lettere d) ed e)
, l'autorità richiesta dovrà illustrare la previsione di legge.
Art. XI
Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione)
1. Lo Stato richiedente non è obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.
Art. XII
Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione)
1. Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato.
2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto è a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua.
4. Ai fini del presente articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.
Art. XIII
Anticipo delle spese al testimone o al perito (Ad art. 10 della Convenzione)
1. L'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano.
2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potrà ugualmente concedere un anticipo.
Art. XIV
Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto (Ad
artt. 11 e 12 della Convenzione
)
1. Le disposizioni dell'art. 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.
2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non può perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna.
3. Lo Stato richiesto restituirà la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo.
4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.
Art. XV
Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente (Ad art. 11 della Convenzione)
1. Oltre alle persone indicate all'art. 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali.
2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 è concessa alle condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati.
3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'art. 19, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'estradizione sia stata adottata.
Art. XVI
Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione)
1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere:
a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;
b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorità richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria è richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo.
2. Per consentire una più rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.
Art. XVII
Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)
1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all'art. II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli
articoli XVIII e XIX del presente Accordo
.
2. Le denunce di cui all'art. 21 della Convenzione, possono essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.
3. Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorità alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonchè le modifiche apportate.
4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia.
5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di grazia e giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.
Art. XVIII
Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri gravi reati
1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati:
a) in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari è curato dall'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;
b) in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari è adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda.
3. Queste autorità possono prendere contatti diretti tra loro.
Art. XIX
Trattazione dei casi che riguardano più autorità
1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono più autorità, competenti dello Stato richiesto, tale domanda è indirizzata all'autorità centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.
Art. XX
Esecuzione semplificata
1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorità richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito.
2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto dà seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.
Art. XXI
Indagini comuni
1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.
Art. XXII
Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)
1. Non è richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.
Art. XXIII
Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)
1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonchè le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.
Art. XXIV
Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della Convenzione)
1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato.
2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorità competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto. Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorità competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.
Art. XXV
Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti
1. La denuncia è accompagnata:
a) da un breve esposto dei fatti;
b) dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova;
c) da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;
d) da ogni informazione utile relativa all'identità e all'indirizzo della persona da perseguire.
Art. XXVI
Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti
1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorità competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se già instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto:
a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un'autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;
b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale è prescritta;
c) l'esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale è rimandata.
3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al più tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci.
4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate.
5. Gli
articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo
si applicano anche alla procedura regolata dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
Art. XXVII
Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione)
1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.
Art. XXVIII
Comunicazione spontanea di informazioni
1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:
a) ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure,
b) queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della Convenzione o del presente Accordo.
2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.
Art. XXIX
Conseguenze della denuncia della Convenzione (Ad art. 29 della Convenzione)
1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avrà effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione.
Art. XXX
Scambi di opinioni e soluzioni di controversie
1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficoltà relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorità designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che è sorta, è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati.
3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
5. Se, nei casi di cui ai
paragrafi 3 e 4 del presente articolo
, il Presidente della Corte internazionale di giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati.
6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.
Art. XXXI
Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione
1. Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.
Art. XXXII
Entrata in vigore
1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore de presente Accordo.
2. Il presente entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
Art. XXXIII
D e n u n c i a
1. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica.
2. In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
3. Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana
Firma illeggibile
Per la Confederazione Svizzera
Firma illeggibile