All'
articolo 1:
il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
1.
All'
articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
11-quinquies)
l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonchè nel delitto di cui all'
articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza
.
;
dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis.
a)
al
primo comma, dopo le parole:
sono inserite le seguenti:
"o per i delitti previsti dagli
, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore"
;
b)
dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli
, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al
primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 155 e seguenti, nonchè
.
;
al
comma 3:
la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)
il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"
;
;
la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)
al
quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'
articolo 612, secondo comma
;
;
dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis.
All'
articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, le
parole:
"di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli
, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'
, introdotto dall'
articolo 7
;
.
All'
articolo 2:
al
comma 1:
prima della
;
alla
lettera a), le parole:
"è inserita la seguente: "582," e"
sono sostituite dalle seguenti:
"sono inserite le
seguenti:
582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,"
, prima delle
e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"e sono aggiunte, in fine, le seguenti
;
dopo la
lettera a) è inserita la seguente:
a-bis)
all'
articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'
articolo 299, comma 2
;
;
alla
lettera b):
al
numero 1), le parole:
"e 282-ter devono essere immediatamente comunicati"
sono sostituite dalle seguenti:
, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e"
e le
parole:
"e ai servizi socio-assistenziali del territorio"
sono soppresse;
al
numero 2), le parole da:
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:
282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al
comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'
articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede"
;
al
numero 3), le parole da:
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:
, applicate nei procedimenti di cui al
comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"
;
dopo la
lettera b) sono inserite le seguenti:
b-ter)
all'
e le
parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
;
alla
lettera d), capoverso "
Art. 384-bis":
al
, dopo le parole:
"previa autorizzazione del pubblico ministero,"
sono inserite le seguenti:
"scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,"
, dopo le
parole:
sono inserite le seguenti:
ed è aggiunto, in fine, il seguente
;
al
comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Si osservano le disposizioni di cui all'
articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento"
;
alla
lettera e), le parole:
"agli articoli" sono inserite le seguenti"
sono sostituite dalle seguenti:
"dagli articoli" è inserita la seguente"
;
la
lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)
all'
e le
parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
;
alla
lettera g),
, le parole:
"Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Per i delitti commessi con violenza alla persona"
;
la
lettera h) è sostituita dalla seguente:
h)
all'
articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole:
sono inserite le seguenti:
"nonchè, quando si procede per i reati di cui agli
, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"
;
;
dopo la
lettera h) è inserita la seguente:
h-bis)
all'
articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'
articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero"
;
;
alla
;
al
comma 3, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
," e le
parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
è aggiunto, in fine, il
;
alla
rubrica, le parole:
"di cui all'articolo 572 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti:
.
All'
articolo 3:
al
comma 1: al primo periodo, dopo le parole:
sono inserite le seguenti:
", in forma non anonima,"
e le
parole:
"al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato"
sono sostituite dalle seguenti:
;
al secondo periodo, le
parole:
"tutti gli atti, non episodici"
sono sostituite dalle seguenti:
"uno o più atti, gravi ovvero non episodici"
e le
parole:
"o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa"
sono sostituite dalle seguenti:
"o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva"
;
al
comma 2:
al primo periodo, dopo le
parole:
sono aggiunte le seguenti:
", come modificato dal presente decreto"
;
al terzo periodo, dopo le
parole:
sono inserite le seguenti:
;
al quarto periodo, le
parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
al
comma 4, le parole:
sono sostituite dalla seguente:
e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
", salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento"
;
al
comma 5, le parole:
"dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti:
;
è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
5-bis.
Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'
articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'
articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere
.
All'
articolo 4:
al
comma 1:
all'alinea, la
parola:
è sostituita dalla seguente:
;
al capoverso "
Art. 18-bis":
al
comma 1:
al primo periodo, le
parole:
"anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità"
sono sostituite dalle seguenti:
"con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima"
;
al secondo periodo, le
parole:
"tutti gli atti, non episodici"
sono sostituite dalle seguenti:
"uno o più atti, gravi ovvero non episodici"
e le
parole:
"tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa"
sono sostituite dalle seguenti:
"tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva"
;
al
comma 3:
al primo periodo, dopo le
parole:
"emergano nel corso di interventi assistenziali"
sono inserite le seguenti:
"dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o"
;
è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del
comma 1
;
dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
4-bis.
Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'
articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'
articolo 13 del presente testo unico
.
L'
articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).
1.
Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
2.
Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
a)
prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b)
sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c)
promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d)
potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e)
garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f)
accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g)
promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h)
prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
i)
prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l)
definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3.
Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
4.
Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5.
All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 4 del medesimo articolo e dall'
articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
.
Nel
capo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis
(Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio).
1.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'
articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.
Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al
comma 1 tenendo conto:
a)
della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b)
del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c)
del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d)
della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.
3.
I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
a)
enti locali, in forma singola o associata;
b)
associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c)
soggetti di cui alle
lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
4.
I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5.
Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6.
Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7.
Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo
.
All'
articolo 6:
al
comma 1:
al primo periodo, la
parola:
è sostituita dalle seguenti:
e le
parole da:
fino a: "comunitari" sono sostituite dalle seguenti:
"a valere sul fondo di rotazione di cui all'
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei"
;
al secondo periodo, la
parola:
è sostituita dalla seguente:
;
al
comma 2, dopo la parola:
, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti:
;
al
comma 3, primo periodo, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
al
comma 5, le parole:
"per l'anno per l'anno 2013"
sono sostituite dalle seguenti:
.
Dopo l'
articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).
1.
Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'
articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'
articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2.
Gli accordi di cui al
comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonchè individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
3.
Relativamente alle aree di cui al
comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
.
All'
articolo 7:
al
:
all'alinea, le
parole:
"sono aggiunti i seguenti"
sono sostituite dalle seguenti:
;
il
è soppresso;
il
;
dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
All'
articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"
;
;
al
comma 4, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
"è aggiunto, in fine, il seguente comma"
e le
parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
Dopo l'
articolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).
1.
Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2.
Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al
comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al
comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3.
Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del
comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al
medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale
.
All'
articolo 8:
al
;
al
comma 2, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
All'
articolo 9:
al
comma 1:
alla
lettera a), capoverso, la parola:
è sostituita dalle seguenti:
"furto o indebito utilizzo"
;
alla
lettera b), le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
il
è soppresso;
al
è soppressa.
Nel
capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
Art. 9-bis
(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'
).
1.
Il
punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
4)
Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonchè dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari
.
2.
Le disposizioni di cui all'
, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al
comma 6 del medesimo articolo
.
All'
articolo 10:
al
comma 1:
alla
lettera a),
:
al primo periodo, dopo le
parole:
"alla qualità degli eventi"
sono aggiunte le seguenti:
"e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza"
;
al secondo periodo, le
parole:
"di soccorso e di assistenza"
sono sostituite dalle seguenti:
e le
parole:
"dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo"
sono sostituite dalle seguenti:
;
alla
lettera c), alinea, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
;
dopo la
lettera c) è inserita la seguente:
c-bis)
al
comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e del Fondo per le emergenze nazionali"
;
;
dopo il
.
Dopo l'
articolo 10 è inserito il seguente:
Art. 10-bis
(Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile).
1.
Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2.
Con il decreto di cui al
comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè le relative modalità d'uso e custodia.
3.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
.
All'
articolo 11:
dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis.
a)
dopo le
parole:
sono inserite le seguenti:
"e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"
;
b)
dopo le
parole:
sono inserite le seguenti:
.
;
al
.
Nel
capo III, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis
(Interventi a favore della montagna).
1.
Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'
articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio
.
L'
è soppresso.
Dopo l'
articolo 12 è inserito il seguente:
Art. 12-bis
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
1.
All'
articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013"
.
.
La rubrica del
capo IV è sostituita dalla seguente:
"Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali"
.